Casellario giudiziale e carichi pendenti a confronto

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Nel nostro blog abbiamo spesso approfondito il tema dei certificati giudiziari, esaminandone caratteristiche, utilizzi e modalità di richiesta. Ma qual è la differenza concreta tra il certificato dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale? Vediamolo insieme in modo chiaro e diretto.

🔎 Carichi Pendenti vs Casellario Giudiziale: il confronto

Entrambi i certificati vengono rilasciati in marca da bollo (€16 + €3,92 di diritti) dall’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica e sono validi sei mesi. Tuttavia, contengono informazioni molto diverse:

  • Il Certificato dei Carichi Pendenti attesta l’esistenza di procedimenti penali in corso nei confronti di una persona. È il documento da richiedere quando si vuole sapere se un soggetto è coinvolto in indagini o processi ancora aperti.
  • Il Certificato del Casellario Giudiziale, invece, riporta condanne penali definitive e alcuni provvedimenti civili o amministrativi (come interdizioni o inabilitazioni). Serve per conoscere l’eventuale storia giudiziaria consolidata di una persona.

✅ Come richiederli in modo semplice e veloce

Grazie al nostro servizio Certificati Online, ottenere questi documenti è semplice, sicuro e completamente digitale. Bastano pochi minuti:

  1. Accedi al portale e compila il modulo con:
    • nome;
    • cognome;
    • codice fiscale.
  2. Allega i documenti richiesti:
    • copia fronte-retro della carta d’identità e del codice fiscale;
    • delega firmata (puoi scaricarla direttamente dal sito o riceverla via email per la firma digitale da pc o smartphone).

Grazie alla delega, saremo autorizzati a richiedere e ritirare il certificato per tuo conto, evitandoti code, attese e spostamenti.

👤 Chi può fare richiesta?

I certificati possono essere richiesti da:

  • l’interessato;
  • le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi;
  • l’autorità giudiziaria penale.

🔸 Attenzione: Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011, i certificati rilasciati all’interessato non possono essere presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi. In questi casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione.


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