Il certificato, l’estratto e l’atto di nascita fanno parte dei documenti di Stato Civile. La loro funzione è quella di certificare l’evento della nascita, ma presentano anche delle differenze.
A seguito della denuncia della nascita portata a termine da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dalla ostetrica, o da un’altra persona che abbia assistito al parto, l’Ufficiale dello Stato Civile, deposita presso i Registri dello Stato Civile l’atto di nascita.
In base all’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000,la dichiarazione può essere effettuata entro dieci giorni dalla nascita presso il comune in cui è avvenuto il parto. In alternativa, entro tre giorni nella direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui ha avuto luogo la nascita.
CERTIFICATO, ESTRATTO E ATTO DI NASCITA: DIFFERENZE
Il Certificato di nascita permette di certificare nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto intestatario del documento.
L’estratto di nascita, invece, si suddivide ulteriormente in: estratto per riassunto dell’atto di nascita che include le informazioni contenute nell’atto di nascita depositato nel Registro di Stato Civile. I dati completi riportati sono: nome, cognome, luogo, data e ora di nascita con le eventuali annotazioni (es. matrimonio, divorzio, tutela, ecc.); estratto di nascita con l’indicazione della paternità e maternità che riporta le stesse informazioni contenute nell’estratto per riassunto dell’atto di nascita, ma oltre a queste viene specificato anche il nome e cognome dei genitori.
L’atto di nascita, invece, fa riferimento alla copia integrale dell’atto di nascita. Si tratta di una copia conforme dell’atto originale depositato nel Registro di Stato Civile, in cui sono riportati integralmente tutti i dati relativi alla nascita di una persona. In particolare, sono comprese le annotazioni apposte sull’atto relative per esempio a matrimonio, cambio di cognome e/o nome.
COME FARE RICHIESTA
La richiesta del certificato, estratto e atto di nascita può essere effettuata online tramite Certificati-online. I documenti verranno consegnati via email. E’, inoltre, possibile richiedere anche l’originale e riceverlo via posta. In quest’ultimo caso sarà necessario compilare il form con l’indirizzo di spedizione. Per fare richiesta ti serviranno:
- nome;
- cognome;
- data e luogo di nascita;
- carta di identità;
- delega firmata dall’intestatario del certificato.
E’ POSSIBILE FARE RICHIESTA DI CERTIFICATO, ESTRATTO E ATTO DI NASCITA VALIDO PER L’ESTERO?
La risposta è si! Basta fare richiesta di estratto di nascita internazionale che viene rilasciato su un apposito modello plurilingue. Si tratta, anche in questo caso, di una certificazione di nascita completa di eventuali annotazioni che però può essere utilizzata anche all’estero, più nello specifico nei Paesi aderenti alle convenzioni internazionali.
Questo documento è valido e riconosciuto in tutti i Paesi aderenti alle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell’8 giugno 1976.
Per questi Stati non è necessaria, quindi, la legalizzazione del documento di nascita italiano e la sua traduzione. In tutti gli altri casi, invece, sarà opportuno far legalizzare o apostillare il documento.