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ENTI PUBBLICI: LA VERIFICA DEI REQUISITI DI GARA

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I criteri che gli enti pubblici devono adottare per la verifica dei requisiti di gara, sono stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). Alla stazione appaltante di conseguenza spetta il compito di accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico e finanziario.

Gli appalti pubblici che devono attenersi al rispetto delle procedure previste dal Codice (art. 48) sono quelli di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

La partecipazione delle imprese alle procedure di gara è acquisita mediante la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Quest’ultima è istituita presso l’ANAC, cioè L’ Autorità Nazionale Anti Corruzione. Per la verifica dei requisiti di gara, la banca dati utilizza il sistema AVCPass.

VERIFICA DEI REQUISITI DI GARA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il nuovo quadro normativo di riferimento è il Codice dei Contratti Pubblici (d.l.vo 50/2016). La legge delega n. 11/2016 prevede la ” .. riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti”. Inoltre il Codice prevede anche la semplificazione delle procedure di verifica a carico della stazione appaltante.

I DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI GARA

Per prima cosa, la stazione appaltante, deve possedere la seguente documentazione:

  • Certificato generale Casellario Giudiziale: Il certificato rileva la presenza o meno di condanne, a carico del legale rappresentante dell’impresa. Contiene quindi tutti i provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa emessi dal Tribunale;
  • Certificato anagrafe sanzioni ammnistrative: Disciplinato all’art. 31 del DPR n. 313 del 14.11.2002., fa riferimento alle sole persone giuridiche. Attesta la presenza o meno di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell’impresa;
  • Certificato iscrizione Camera di Commercio: Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio è un documento valido ad uso legale. Accerta l’effettiva iscrizione dell’impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio. Inoltre può essere rilasciato solo se l’impresa risulta in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali;
  • Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate: Il certificato viene rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall’ art. 14, c. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Certifica la sussistenza o meno di carichi pendenti risultanti in anagrafe tributaria, relativi soprattutto a: illeciti amministrativi; versamenti omessi o parziali di IVA; imposte dirette; imposte indirette; altri tributi.

Noi di Certificati-online, possiamo aiutarti nel reperimento del CERTIFICATO GENERALE CASELLARIO GIUDIZIALE e del CERTIFICATO ANAGRAFE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Grazie al nostro portale, infatti, ti basteranno pochi e semplici passaggi per completare i moduli di richiesta. E se hai bisogni di aiuto, CONTATTACI.

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